I. C. "Teresio Olivelli" - Villa Carcina (BS)


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Funzionamento Organi collegiali

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REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREMESSA

Il presente documento programmatico approvato in data 29 Gennaio 2009 da parte del Consiglio d'Istituto regola tutti gli aspetti quotidiani organizzativi e collettivi della vita scolastica dell'Istituto e, integrandosi con la Carta dei Servizi, il Piano di Sicurezza e Prevenzione Rischi, il P.O.F. e il Regolamento sul trattamento dei dati sensibili completa il quadro di riferimento del patto formativo tra scuola e utenza.

Nell'Istituto Comprensivo di Villa Carcina sono attivi i seguenti Organi Collegiali:
" Consiglio dell'Istituto Comprensivo
" Giunta esecutiva dell'Istituto Comprensivo
" Collegio dei Docenti (unitario e di sezione: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado )
" Consiglio di Classe per la scuola secondaria di 1° grado
" Consiglio di Interclasse per la scuola primaria
" Consiglio di Intersezione per la scuola dell'infanzia

ART.1 - La convocazione di tutti gli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo di Villa Carcina è effettuata con preavviso scritto, riportante ordine del giorno e data, 5 giorni prima della riunione. Per il Consiglio d'Istituto oltre alla lettera d'invito è prevista anche l'affissione all'Albo, dell'avviso per permettere la partecipazione di tutti i genitori e del personale docente ed A.T.A. alle sedute del Consiglio stesso in qualità di uditori senza possibilità di intervento. Per il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione circolari interne informano il personale. I genitori membri dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione riceveranno invito personale.

ART. 2 - Nelle riunioni degli Organi Collegiali, si redigerà sempre un processo verbale che riporterà in
particolare le decisioni assunte, e i componenti presenti i quali potranno chiedere la trascrizione
dettagliata di dichiarazioni personali. Per il Consiglio d'Istituto, come da normativa, (art. 27 D.P.R. n° 416 del 31/05/'74) è prevista, prima della convocazione successiva, l'esposizione all'Albo dell'Istituto della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. La copia del verbale con le deliberazioni del Consiglio è consegnata dal Segretario al Dirigente Scolastico che ne dispone l'affissione immediata, attestando in calce ad essa la data iniziale dell'affissione. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 15 giorni.
I verbali sono accolti in appositi registri a pagine numerate in ordine progressivo e vidimate dal Dirigente Scolastico. I verbali possono essere trascritti direttamente sul registro ovvero, se redatti con procedura informatica, incollati sulle pagine medesime. Ogni verbale dovrà recare in calce la firma del Segretario e del Presidente. Copia del verbale viene di norma inviata a ogni componente l'Organo Collegiale contestualmente alla convocazione della seduta successiva. I verbali possono prevedere allegati firmati e sottoscritti dal Segretario e dal Presidente. Gli stessi, con eventuali modifiche e/o integrazioni, vanno letti, approvati e sottoscritti all'inizio della seduta successiva.

ART. 3 - Tranne che per Consiglio di classe, di Interclasse e di Intersezione, per i quali non è previsto il preventivo accertamento dell'esistenza della maggioranza assoluta (almeno la metà più uno dei componenti in carica), tutti gli altri Organi per operare nelle sedute devono esprimere la maggioranza assoluta.

ART. 4 - Gli Organi sono guidati dai rispettivi Presidenti. Per il Consiglio d'Istituto, qualora sia assente anche il vice presidente, funge da Presidente il genitore più anziano. Nei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione il Dirigente può delegare la funzione di Presidente ad un docente membro dell'Organo stesso.

ART. 5 - I singoli Organi Collegiali deliberano a maggioranza dopo un confronto sereno e costruttivo, anche tra posizioni diverse. Il tempo di inizio e di chiusura della seduta, come riportato nella lettera di convocazione, va rispettato; allo stesso modo va seguito anche l'ordine previsto degli argomenti indicati. Ogni eventuale prolungamento di orario è deciso all'unanimità in seduta stante.

ART. 6 - All'inizio d'anno opportune programmazioni sulla base delle norme vigenti predispongono in linea di massima il numero di sedute dell'Organo.

ART. 7 - Per il Consiglio d'Istituto si prevedono non meno di tre incontri annuali.

ART. 8 - Ad eccezione del Consiglio d'Istituto per il quale è prevista la convocazione in linea di massima verso il tardo pomeriggio della giornata, attorno alle 18,15, per tutti gli altri Organi l'orario di svolgimento è previsto nelle ore pomeridiane e rientra nel servizio del personale docente. Per i Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione con i genitori sono previsti non meno di tre incontri annuali. Gli Organi Collegiali possono essere anche convocati in forma straordinaria durante l'anno scolastico, per particolari e improvvise esigenze, dal Presidente o dalla maggioranza qualificata dei membri dell'Organo. Di norma le attività collegiali dei docenti si svolgono sulla base di quanto previsto dal Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio dei Docenti ad inizio d'anno scolastico. I Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione, nonché i colloqui con i genitori si svolgono nei rispettivi plessi, mentre il Consiglio d'Istituto e il Collegio dei Docenti si svolgono nella sede centrale di Via Roma.

ART. 9 - Gli Organi Collegiali alla fine dell'anno valutano il proprio funzionamento. Il Consiglio d'Istituto prenderà visione anche della relazione annuale del Dirigente Scolastico sull'andamento didattico ed organizzativo della Scuola.

ART. 10 - Il Consiglio d'Istituto per il proprio funzionamento si avvarrà dell'operato di una Giunta esecutiva. Infatti, ogni punto all'ordine del giorno sarà presentato attraverso il verbale dai membri della Giunta e costituirà la base per la discussione e le relative delibere. Eventuali proposte d'inserimento di un nuovo punto all'ordine del giorno, per la discussione e le relative deliberazioni, potranno essere accolte solo con il consenso all'unanimità dei presenti ad inizio seduta.

ART. 11 - Alla fine dell'analisi dei punti posti all'ordine del giorno nel Consiglio d'Istituto ogni membro può chiedere la discussione di argomenti nuovi tra le varie ed eventuali. Nella redazione dell'ordine del giorno per le sedute dei vari Organi, membri degli stessi possono far giungere al Presidente richieste di temi da discutere. Il Presidente del Consiglio d'Istituto formula l'ordine del giorno sulla base di proposte del Presidente della Giunta Esecutiva.

ART. 12 - I componenti del Consiglio d'Istituto sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti di eleggibilità. E'altresì dichiarato decaduto il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive.

ART. 13 - I membri cessati vengono surrogati a norma delle disposizioni vigenti.

ART. 14 - I membri eletti di un Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto, inviate al Presidente dei vari Organi Collegiali (o in forma orale davanti all'Organo) con l'indicazione della loro irrevocabilità, e senza che necessariamente esse siano motivate. L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni e le accetta. Fino al momento dell'accettazione definitiva delle dimissioni il Consigliere che le presenta deve essere considerato membro effettivo dell'Organo Collegiale.

ART. 15 - Per quanto concerne le competenze attribuite a ciascun Organo Collegiale si rinvia agli articoli 5, 7, 8, 10, 11 del Testo Unico n° 297 del 16 Aprile 1994, con eventuali modifiche e integrazioni ad esso apportate, che rappresentano sempre il testo di riferimento per la verifica degli atti legittimi e delle procedure corrette. Per tutte le norme di funzionamento degli Organi Collegiali non previste dal presente Regolamento valgono quelle fissate dal D.P.R. n°416 del 31/05/'74 e dal D.P.R. n° 275 dell'8/03/'99.


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