I. C. "Teresio Olivelli" - Villa Carcina (BS)


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Regolamento interno

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SICUREZZA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE

ART. 42 - Non sono affidati agli alunni incarichi difficoltosi o che possono mettere in pericolo la loro sicurezza. Non si affidano agli alunni incarichi che prevedono allontanamento prolungato delle classi o trasporto di materiale riservato ( registri personali, schede ecc.).

ART. 43 - Gli spostamenti degli alunni da un ambiente all'altro avvengono in modo ordinato e con l'accompagnamento dei docenti.

ART. 44 - Lo spostamento delle classi in palestra avviene con l'accompagnamento dei docenti di educazione fisica coadiuvati, se è necessario, dal collaboratore scolastico per una migliore vigilanza nelle fasi di apertura e chiusura delle attività sportive.

ART. 45 - Salvo servizio di pre -scuola (che è regolato da disposizioni specifiche), gli alunni entrano nel cortile della scuola secondaria e della scuola primaria al mattino e di pomeriggio 5 minuti prima dell'orario di lezione. Accedono a piedi o conducendo a mano le biciclette verso gli appoggi previsti e si dispongono negli atri di accesso come indicato ad inizio anno. I docenti prelevano le classi e le accompagnano nelle rispettive aule. L'intervallo (attività di socializzazione) si svolge, in orario fissato nei singoli plessi, sotto la sorveglianza dei docenti in servizio e dei collaboratori scolastici assegnati ai vari reparti. L'uscita dall'edificio scolastico a conclusione delle lezioni avviene con la stessa modalità di ordine e di sicurezza del mattino sotto la guida dei docenti. Qualora gli alunni usufruiscano del servizio trasporto la loro sorveglianza è affidata al collaboratore scolastico incaricato, sino all'arrivo dello scuolabus.

ART. 46 - Se l'intervallo si svolge all'aperto, tutte le classi si devono recare negli spazi previsti del cortile e vi restano sotto la responsabile sorveglianza dei docenti evitando i rientri in edificio di gruppi di alunni, e in caso di necessità singoli alunni utilizzano i servizi del piano terra.

ART. 47 - Se l'intervallo avviene all'interno dell'edificio, gli alunni eviteranno corse e spintoni e resteranno negli spazi predisposti.

ART. 48 - Gli alunni che devono recarsi alla mensa si raggruppano in modo ordinato e silenzioso negli spazi predisposti della scuola sotto la diretta sorveglianza di un collaboratore scolastico per essere prelevati dai docenti che li accompagnano in refettorio.

ART. 49 - Sia durante lo spostamento da e verso il locale mensa, sia durante la consumazione dei pasti il comportamento degli alunni sarà sempre coerente con i modelli educativi di convivenza civile e rispetto degli ambienti. Ogni situazione particolarmente problematica va segnalata al Dirigente Scolastico, al Consiglio di Interclasse o Intersezione, ai genitori.

ART. 50 - L'accesso ai cortili delle scuole è ammesso solo ai pedoni. Pertanto chi entra con la bicicletta (sono esclusi mezzi a motore), deve percorrere la distanza dalle rastrelliere conducendo a mano il mezzo.Nessun estraneo può accedere alle classi.

ART. 51 - Ogni incidente o malessere che colpisce un alunno, così come predisposto nel Piano di Sicurezza, deve essere immediatamente comunicato ai genitori che provvederanno a prelevare il figlio.

ART. 52 - In caso di infortunio o di malessere grave di un alunno:
1) l'insegnante chiama immediatamente l'ambulanza per il ricovero al Pronto Soccorso avvisando i genitori;
2) l'insegnante dà immediata notizia al Dirigente Scolastico o al referente di plesso/sezione il quale chiama immediatamente l'ambulanza. In seguito a qualsiasi infortunio accaduto a lui o ai suoi alunni, il docente compila una breve relazione. In caso di patologie particolari si prevede di concordare protocolli di comportamento che siano atti a tutelare nella maggior misura possibile la salute dell'alunno e che, allo stesso tempo, non richiedano interventi che esulino dalle competenze specifiche del personale della scuola.

ART. 53 - Ogni incidente occorso ad un alunno durante la lezione di educazione fisica viene subito comunicato al Dirigente Scolastico attraverso una relazione scritta. I genitori dell'alunno infortunato che è stato condotto in una struttura sanitaria per cure ed accertamenti si preoccupano di far pervenire al più presto il certificato medico alla scuola che dovrà inviare le denunce alle assicurazioni e all'I.N.A.I.L. entro 48 ore dall'acquisizione del certificato. Gli incidenti saranno annotati sul registro degli infortuni.

ART. 54 - Il personale è tenuto a segnalare al Dirigente Scolastico ogni possibile rischio che metta a repentaglio la sicurezza delle persone.

ART. 55 - Almeno una volta l'anno negli edifici scolastici si svolgeranno esercitazioni di evacuazione, così come riportato nel Piano di Sicurezza e Prevenzione Rischi.

REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA

Art. 56 - Lo statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, modificato dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 definisce quali sono i diritti ed i doveri degli studenti:

LO STUDENTE HA DIRITTO:
a) Alla valorizzazione della personalità;
b) Alla formazione globale della persona;
c) Alla riservatezza;
d) Alla trasparenza nelle procedure di valutazione;
e) Ad un ambiente scolastico sicuro e salutare;
f) Al recupero di situazioni di ritardo o di svantaggio;
g) Ad essere informato sulle decisioni che lo riguardano;
h) Ad essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola;
i) Esprimere liberamente idee; opinioni, pareri nel rispetto degli altri.

LO STUDENTE HA IL DOVERE:

a) Di rispettare le persone, l'ambiente, ed il regolamento interno;
b) Di partecipare costantemente alla vita scolastica;
c) Di essere puntuale e di rispettare gli impegni assunti;
d) Di frequentare regolarmente le lezioni;
e) Di comportarsi sempre in modo corretto e responsabile;
f) Di presentarsi a scuola con un abbigliamento decoroso e rispettoso delle persone e dell'ambiente scolastico;
g) Di utilizzare in modo corretto i beni e la struttura scolastica.

Tra i doveri dello studente rientra anche lo svolgimento dei
"compiti a casa". Questi hanno il duplice obiettivo di approfondire e interiorizzare le conoscenze e le procedure acquisite a scuola nonchè di esercitare le proprie abilità. Pertanto gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e ai compiti. Pur consapevole che tali esercitazioni e studio costituiscono un esperienza necessaria personale ed indelegabile, la scuola deve comunque riconoscere all'alunno nelle ore extra scolastiche una quota tempo da dedicare al gioco, all'attività sportiva o ad altre attività liberamente scelte. A tal fine gli insegnanti nell'assegnare i compiti opereranno in coerenza con la programmazione didattica avendo cura che il lavoro assegnato:
a) sia adeguato alle possibilità dell'alunno;
b) faccia riferimento ad argomenti o attività affrontati in classe;
c) sia eseguibile in ragionevole tempo per tutti;
d) sia distribuito in modo coordinato dai vari docenti nell'arco della settimana.

Per facilitare il controllo esecutivo da parte dei genitori è opportuno che i compiti vengano assegnati per iscritto, salvo alcuni casi relativi a diverse indicazioni dell'insegnante finalizzate al conseguimento di taluni precisi obiettivi educativi, allenamento memonico ecc…


Art. 57 - MANCANZE DISCIPLINARI
Costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:
1) Ritardi ripetuti
2) Negligenza abituale nello studio ed irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati
3) Ritardo nel giustificare le assenze, nel far firmare le comunicazioni scuola-famiglia, nella restituzione delle verifiche firmate dai genitori
4) Falsificazione della firma dei genitori nel libretto delle giustificazioni o nelle verifiche scritte
5) Uso di un linguaggio volgare, offensivo e scorretto
6) Fumo di sigarette nei locali scolastici e negli ambienti adiacenti alla scuola
7) Mancanza di rispetto al personale, ai compagni a alle istituzioni
8) Atteggiamenti che ledano, impediscano turbino la convivenza civile della comunità scolastica e la realizzazione di ciascuna persona nella sua integrità morale e psicofisica
9) Danneggiamenti di arredi, pareti, attrezzature e strutture della scuola
10) Atteggiamenti violenti o comunque aggressivi nei confronti dei compagni e degli adulti
11) Comportamenti scorretti, pericolosi ed incivili durante attività didattiche e iniziative in svolgimento anche fuori dell'edificio scolastico (visite di istruzione, attività sportive ecc….)
12) Episodi di prevaricazione e/o minacce nei confronti dei più piccoli o dei più deboli perpetrati singolarmente o in gruppo
13) Uso scorretto del materiale e dei sussidi didattici
14) Turbamento del regolare e sereno andamento della scuola.

Il presente elenco di categorie di mancanze disciplinari non è costruito secondo un ordine progressivo di gravità e deve essere inteso come indicativo. Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati nel regolamento ci si regola secondo criteri di analogia.
Nel punto 14 dell'elenco di cui al presente articolo sono compresi quegli atti comportamentali che compromettono gravemente il necessario rapporto di fiducia, di responsabilità, lealtà e collaborazione che vi deve essere tra le componenti di una comunità civile, quali ad esempio l'alterazione di documenti e/o firme, l'oltraggio, la volontaria messa a rischio dell'incolumità propria e altrui, ecc…

Art. 58 - SANZIONI DISCIPLINARI
1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2) La responsabilità disciplinare è personale . Ciascuno pertanto è chiamato a rispondere della propria azione od omissione, sia essa dolosa o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima stato invitato ad esprimere le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità
4) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno, al quale è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
5) Il temporaneo allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica, può essere disposto dal Consiglio di classe solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per un periodo non superiore a 15 giorni.
6) Il provvedimento sarà adottato dal Consiglio di classe. In quest'ultimo caso, inoltre, il Consiglio di classe, contestualmente o successivamente al provvedimento, stabilisce e comunica alla famiglia quali iniziative intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione dal suo rientro a scuola.
7) Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dell'alunno per un periodo superiore a 15 giorni e per quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto nel rispetto delle procedure di cui al DPR 235/2007 (Statuto degli Studenti e delle Studentesse).


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: DECLINAZIONE

Mancanze disciplinari - Sanzioni disciplinari - Organo che adotta il provvedimento disciplinare
1. Ritardi ripetuti Dopo tre ritardi superiori a 5 minuti, l'alunno deve essere accompagnato da uno dei genitori al docente coordinatore delle attività di classe
2. Negligenza nello studio, dimenticanza di materiale e irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul libretto personale o sul diario; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori tramite lettera al docente coordinatore delle attività di classe
3. Abbigliamento non adeguato e poco conveniente - Comunicazione alla famiglia tramite nota sul libretto personale o sul diario; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori tramite lettera al docente coordinatore delle attività di classe
4. Ritardo nel giustificare le assenze e nel far firmare le comunicazioni scuola-famiglia - Comunicazione alla famiglia tramite nota sul libretto personale o sul diario; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori tramite lettera. docente coordinatore delle attività di classe
5. Linguaggio volgare e scorretto - L'alunno deve scusarsi subito dopo essere stato richiamato dall'insegnante e dal Dirigente. Potranno essere assegnati ricerche o compiti da svolgere a casa o a scuola. docente che rileva la mancanza
6. Fumo di sigarette nei locali scolastici e negli ambienti adiacenti alla scuola - L'alunno deve scusarsi subito dopo essere stato richiamato dall'insegnante e dal Dirigente.
Informazione alla famiglia e ricerca svolta dall'alunno sui danni prodotti dal fumo, da illustrare ai compagni in classe - Docente che rileva la mancanza al Dirigente Scolastico (richiamo)
7. Atti di vandalismo Danneggiamento degli arredi scolastici e delle pareti dei locali - L'alunno deve scusarsi subito dopo essere stato richiamato dall'insegnante e dal Dirigente. Se gli arredi e le pareti vengono sporcati, l'alunno o gli alunni devono provvedere alla loro pulizia anche in orario extrascolastico; se gli arredi o le pareti vengono danneggiati, l'alunno o gli alunni devono risarcire i danni al Docente che rileva la mancanza e al Dirigente Scolastico per l'adozione del provvedimento formale nei casi di risarcimento.
8. Danneggiamento o sottrazione di oggetti ai compagni e all'Istituzione - L'alunno deve scusarsi subito dopo essere stato richiamato dall'insegnante e dal Dirigente. Risarcimento del danno, restituzione del maltolto e ammonimento scritto. Docente che rileva la mancanza al Dirigente Scolastico - vedi sopra
9. Offese ai compagni - L'alunno deve scusarsi subito dopo essere stato richiamato dall'insegnante e dal Dirigente. Potranno essere assegnati ricerche o compiti da svolgere a casa o a scuola dati dal Docente che rileva la mancanza.
10. Offese al personale docente e non docente - Richiamo da parte del Dirigente, convocazione dei Genitori, sospensione dalle lezioni per offese gravi e/o reiterate (D.P.R. 26/6/1998 n°249 - D.P.R. 21/11/2007 n°235 Dirigente Scolastico (richiamo)
Per la sospensione fino a 5 giorni - Per la sospensione fino a 15 giorni Consiglio di Classe
11. Atteggiamenti violenti o comunque aggressivi nei confronti dei compagni e degli adulti
A seconda della gravità del fatto:
- Convocazione dei genitori;
- Esclusione da viaggi d'istruzione.
- Sospensione dalle lezioni. Per la sospensione fino a 15 giorni Consiglio di Classe. Oltre i 15 giorni Consiglio d'Istituto
Episodi di prevaricazione nei confronti dei più piccoli o dei deboli perpetrati singolarmente o in gruppo.
A seconda della gravità o del ripetersi del fatto:
- Convocazione dei genitori;
- Esclusione da viaggi d'istruzione;
- Sospensione dalle lezioni. Per la sospensione fino a 15 giorni Consiglio di Classe. Oltre i 15 giorni Consiglio d'Istituto.

LE PROCEDURE

Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità.

1) L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il Docente fa ad uno studente anche non appartenente ad una sua classe; anche il personale non docente, in quanto a pieno titolo parte della comunità scolastica, è autorizzato a comunicare al docente interessato o al Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari. 2) Nei casi di ammonizione in classe e di nota sul registro e/o sul diario personale, la contestazione può essere formulata all'istante anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe, insieme alle giustificazioni dell'allievo.
3) Negli altri casi, il Dirigente Scolastico convoca lo studente e, presa nota delle giustificazioni addotte stabilisce la convocazione dei genitori e/o fa giungere alla famiglia l'ammonimento scritto. La documentazione relativa alla convocazione dei genitori e all'ammonimento scritto viene conservata in copia nel fascicolo personale dello studente e è messa a disposizione del Consiglio di Classe.
4) Nei casi di competenza del Consiglio di classe, il Dirigente Scolastico o un docente delegato a questa funzione, ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, il quale può essere invitato a presentarsi personalmente, eventualmente accompagnato da un genitore.
5) In seguito il Consiglio di classe stabilisce i provvedimenti da adottare; tale decisione, opportunamente motivata e sottoscritta dal Dirigente Scolastico, viene comunicata integralmente e per iscritto alla famiglia dello studente. Nel fascicolo personale dello studente viene conservata copia della verbalizzazione della documentazione scritta
6) In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente Scolastico, consultati i docenti collaboratori, può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni , anche quello dell'allontanamento dalla scuola, in attesa di espletare le procedure previste.


Art. 59 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Il D.P.R. 26/06/1998 N. 249, come modificato dal D.P.R. n. 235/2007 (statuto degli studenti e delle studentesse) costituisce parte integrante del presente regolamento, specialmente con riferimento ai diritti- doveri dell'alunno e ai provvedimenti disciplinari. E' istituito, come previsto dagli stessi DPR sopracitati, un organo di garanzia.

Art. 60 - ORGANO DI GARANZIA
1) Contro la sanzione disciplinare lo studente, entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione, può ricorrere ad un apposito organo di garanzia; tale ricorso va presentato al Dirigente Scolastico, dai genitori, in forma scritta e opportunamente integrato da tutti gli elementi utili.
2) L'organo di garanzia è così costituito:
- Dirigente Scolastico;
- Due docente designati dal Collegio, all'inizio di ogni anno scolastico (più di due membri supplenti che subentrino in caso di coinvolgimento personale o di assenza del membro in carica);
- Due genitori designati dal Consiglio di Istituto, tra quelli eletti quali rappresentati di classe, di cui si sia verificata la disponibilità, all'inizio di ogni anno scolastico (più due membri supplenti che subentrino in caso di coinvolgimento personale o di assenza del membro in carica)
- Un rappresentante del personale ATA designato all'inizio di ogni anno scolastico, dal Consiglio d'Istituto) più un membro supplente che subentri in caso di coinvolgimento personale o di assenza del membro in carica.
Tale organo:
- È di durata annuale
- È designato dal Consiglio di Istituto
- Si riunisce entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso
- Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti
- Le riunioni non sono pubbliche; possono essere chiamati a parteciparvi, solo a titolo consultivo e per il tempo necessario, i soggetti coinvolti e gli specialisti che eventualmente operano in collaborazione con la scuola con compiti medico - psico - pedagogici.

ART. 61 Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa esplicito riferimento alle norme
generali di fonte legislativa in particolare al D.L.vo 297/94, alla Carta dei Servizi dell'Istituto, al Piano di Sicurezza e Prevenzione Rischi, al Contratto Integrativo d'Istituto, alle Circolari interne riportanti note organizzative ed indicazioni programmatiche, al Piano Annuale delle Attività, all'organizzazione del servizio del personale A.T.A.

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO IN DATA 29/01/2009


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